IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha  stabilito  l'attribuzione  in  favore  delle  regioni  a  statuto
ordinario  di  una  quota  pari  a  L. 350 al litro dell'accisa sulle
benzine ivi indicate,  a  far  tempo  dal  1  gennaio  1996,  recando
disposizioni  in  ordine  ai  versamenti  da  effettuare da parte dei
soggetti obbligati ed alla ripartizione delle somme  versate  tra  le
regioni,  rinviando ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro delle finanze la determinazione  delle  modalita'  di
applicazione della norma medesima;
  Ritenuto  che  si  rende  necessario ed urgente emanare il predetto
decreto interministeriale tenuto conto della operativita' della nuova
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il pagamento della quota dell'accisa sulle benzine,  pari  a  L.
350  al  litro,  spettante  alle regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  deve
essere effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente
al  pagamento  dell'accisa,  in  apposita  contabilita'  speciale  di
girofondi aperta presso ciascuna  sezione  di  tesoreria  provinciale
dello  Stato  denominata  "Accisa  sulla  benzina  da  devolvere alle
regioni a statuto ordinario". Per le benzine di importazione la quota
spettante alle regioni e' versata dal ricevitore doganale nei termini
previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.
  2. Si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della citata legge
n. 549 del 1995, le disposizioni vigenti in materia di  accisa  sugli
oli  minerali,  comprese  quelle  per  la  individuazione dell'organo
amministrativo competente, per la riscossione coattiva, gli interessi
di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato  dal  comma  12
dell'art. 3 della predetta legge.