IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha stabilito l'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota pari a L. 350 al litro dell'accisa sulle benzine ivi indicate, a far tempo dal 1 gennaio 1996, recando disposizioni in ordine ai versamenti da effettuare da parte dei soggetti obbligati ed alla ripartizione delle somme versate tra le regioni, rinviando ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione della norma medesima; Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto interministeriale tenuto conto della operativita' della nuova normativa; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento della quota dell'accisa sulle benzine, pari a L. 350 al litro, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa, in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Per le benzine di importazione la quota spettante alle regioni e' versata dal ricevitore doganale nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine. 2. Si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della citata legge n. 549 del 1995, le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente, per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dal comma 12 dell'art. 3 della predetta legge.