Art. 2. 1. Le somme versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 1 dell'articolo precedente, sono trasferite dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nell'apposito conto corrente cumulativo aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato "Ministero delle finanze. Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". 2. La ripartizione delle somme versate viene effettuata sulla base dei quantitativi di benzine erogate nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tal fine, le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette acquisiscono dai dipendenti uffici tecnici di finanza i dati relativi ai quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio di rispettiva competenza e li comunicano, raggruppati per regione a statuto ordinario, entro il mese di febbraio, al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, che a sua volta li comunica, entro il successivo mese di marzo, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio II - Div. VI, con la ripartizione tra le regioni espressa anche in percentuale, con tre cifre decimali, dell'interno quantitativo erogato nell'anno precedente nel territorio delle regioni a statuto ordinario. 3. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme affluite nel conto corrente di tesoreria viene effettuata dalla Direzione generale del tesoro entro il giorno venti di ciascun mese sulla base dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 2; della predetta ripartizione viene data notizia alle regioni. Le somme relative alle accise dei mesi di gennaio e di febbraio del corrente anno affluite nel conto corrente di tesoreria, rispettivamente, nei mesi di marzo e di aprile sono ripartite cumulativamente entro il giorno venti del mese di aprile. 4. Le somme relative alle accise dei mesi di novembre e di dicembre degli anni 1996 e seguenti affluite nel conto corrente di tesoreria, rispettivamente, nei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno successivo sono ripartite entro il giorno venti dei medesimi mesi utilizzando i parametri dell'anno scaduto al quale sono comunque riferibili i gettiti; le somme relative alle accise del mese di gennaio degli anni 1997 e seguenti affluite nel conto corrente di tesoreria nel mese di marzo sono ripartite entro il giorno venti del medesimo mese di marzo utilizzando provvisoriamente i parametri dell'anno precedente da conguagliare entro il successivo giorno venti del mese di aprile sulla base dei nuovi parametri di cui al precedente comma 2. 5. Le somme ripartite di cui ai precedenti commi affluiscono nei singoli conti correnti ordinari intestati alle regioni a statuto ordinario in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 1 marzo 1996 Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro delle finanze FANTOZZI Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1996 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 271