Art. 2.
  1. Le somme versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  1
dell'articolo  precedente, sono trasferite dalle sezioni di tesoreria
provinciale  dello  Stato  nell'apposito  conto  corrente  cumulativo
aperto  presso la tesoreria centrale dello Stato intestato "Ministero
delle finanze. Accisa sulla  benzina  da  devolvere  alle  regioni  a
statuto ordinario".
  2.  La ripartizione delle somme versate viene effettuata sulla base
dei  quantitativi  di  benzine  erogate  nell'anno  precedente  dagli
impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di
carico  e  scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,  n.
474,  sostituito  con  l'art.  25  del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  ed  amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504.  A  tal  fine,  le  direzioni
compartimentali  delle  dogane e delle imposte indirette acquisiscono
dai  dipendenti  uffici  tecnici  di  finanza  i  dati  relativi   ai
quantitativi   erogati   nell'anno   precedente   dagli  impianti  di
distribuzione ubicati nel territorio di rispettiva  competenza  e  li
comunicano,  raggruppati  per  regione  a statuto ordinario, entro il
mese di febbraio,  al  Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette  -  Direzione  centrale  dell'imposizione  indiretta  sulla
produzione e sui consumi, che a  sua  volta  li  comunica,  entro  il
successivo  mese  di  marzo,  al  Ministero  del  tesoro  - Direzione
generale del tesoro - Servizio II - Div. VI, con la ripartizione  tra
le  regioni  espressa  anche  in percentuale, con tre cifre decimali,
dell'interno quantitativo erogato nell'anno precedente nel territorio
delle regioni a statuto ordinario.
  3. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario  delle  somme
affluite  nel  conto  corrente  di  tesoreria  viene effettuata dalla
Direzione generale del tesoro entro il giorno venti di  ciascun  mese
sulla  base dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 2; della
predetta ripartizione viene  data  notizia  alle  regioni.  Le  somme
relative  alle  accise dei mesi di gennaio e di febbraio del corrente
anno affluite nel conto corrente di tesoreria,  rispettivamente,  nei
mesi  di  marzo  e  di aprile sono ripartite cumulativamente entro il
giorno venti del mese di aprile.
  4. Le somme relative alle accise dei mesi di novembre e di dicembre
degli anni 1996 e seguenti affluite nel conto corrente di  tesoreria,
rispettivamente,   nei  mesi  di  gennaio  e  di  febbraio  dell'anno
successivo sono ripartite entro il giorno  venti  dei  medesimi  mesi
utilizzando  i  parametri  dell'anno  scaduto  al quale sono comunque
riferibili i gettiti; le somme  relative  alle  accise  del  mese  di
gennaio  degli  anni  1997  e seguenti affluite nel conto corrente di
tesoreria nel mese di marzo sono ripartite entro il giorno venti  del
medesimo  mese  di  marzo  utilizzando  provvisoriamente  i parametri
dell'anno precedente da conguagliare entro il successivo giorno venti
del mese  di  aprile  sulla  base  dei  nuovi  parametri  di  cui  al
precedente comma 2.
  5.  Le  somme  ripartite di cui ai precedenti commi affluiscono nei
singoli conti correnti ordinari  intestati  alle  regioni  a  statuto
ordinario in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3,  comma  1,
lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 1 marzo 1996
                                  Il Ministro del tesoro
                                           DINI
  Il Ministro delle finanze
          FANTOZZI
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1996
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 271