Art. 3. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potesta' del Ministro: a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; b) "Visto" sulle leggi e sugli altri atti normativi; c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscano alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati; d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale; e) atti relativi al procedimento di estradizione; f) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali; g) programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica; h) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti. Roma, 25 maggio 1996 Il Ministro: FLICK