Art. 2. Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni globali individuali devono essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. VI - UOPAT, e devono contenere i seguenti elementi: denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti della ditta; indicazione dei prodotti che si intende esportare, con la specificazione dei tipi e delle categorie o sottocategorie di appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni. Alla domanda deve altresi' essere allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante della ditta, di formale impegno a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: utilizzare l'autorizzazione ottenuta per i prodotti e per i Paesi di destinazione tassativamente indicati nel provvedimento del Ministero del commercio con l'estero; riportare sulle fatture ed sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura "autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)"; richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero dell'ordinativo l'impegno del committente estero a non riesportare, trasferire o dirottare i beni oggetto del contratto stesso (o dell'ordinativo) ed ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.