Art. 2.
  Le domande per ottenere il rilascio  delle  autorizzazioni  globali
individuali  devono essere indirizzate al Ministero del commercio con
l'estero - Direzione generale delle importazioni  ed  esportazioni  -
Div. VI - UOPAT, e devono contenere i seguenti elementi:
   denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti della
ditta;
   indicazione   dei  prodotti  che  si  intende  esportare,  con  la
specificazione  dei  tipi  e  delle  categorie  o  sottocategorie  di
appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni.
  Alla  domanda  deve  altresi'  essere  allegata  una dichiarazione,
sottoscritta da un legale  rappresentante  della  ditta,  di  formale
impegno  a  rispettare,  all'atto  di  ogni esportazione, le seguenti
condizioni:
   utilizzare l'autorizzazione ottenuta per i prodotti e per i  Paesi
di   destinazione   tassativamente  indicati  nel  provvedimento  del
Ministero del commercio con l'estero;
   riportare sulle fatture ed sui documenti di trasporto la  seguente
stampigliatura "autorizzazione globale individuale (numero e data del
provvedimento)";
   richiedere   in   sede   di   conclusione   del  contratto  ovvero
dell'ordinativo l'impegno del committente estero a  non  riesportare,
trasferire  o  dirottare  i  beni  oggetto  del  contratto  stesso (o
dell'ordinativo) ed ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.