Art. 4. Le autorizzazioni globali individuali possono essere annullate, revocate, sospese o modificate, qualora vi sia un mutamento dei fattori di riferimento indicati nell'allegato III, della decisione 94/942 PESC ovvero qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa italiana ed internazionale in tale materia ovvero non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di autorizzazione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 8 maggio 1996 Il Ministro: CLO' Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 24