Art. 4.
  Le autorizzazioni globali  individuali  possono  essere  annullate,
revocate,  sospese  o  modificate,  qualora  vi  sia un mutamento dei
fattori di riferimento indicati nell'allegato  III,  della  decisione
94/942  PESC  ovvero  qualora  l'esportatore  violi  le  disposizioni
previste dalla normativa italiana ed internazionale in  tale  materia
ovvero  non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di
autorizzazione.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 8 maggio 1996
                                                    Il Ministro: CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 24