Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 11 giugno 1996. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 1996.