Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle  modalita'
indicate  negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19
aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 11 giugno 1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 1996.