Art. 3. 1. Nel caso in cui i titoli acquistati siano certificati di credito del Tesoro, la Banca d'Italia provvedera' al loro annullamento e li inviera' alla Direzione generale del tesoro in uno con l'elenco dei titoli estinti; contestualmente verra' predisposto e trasmesso il piano di ripartizione per taglio dei titoli rimasti in vita. 2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano buoni del Tesoro poliennali, la Banca d'Italia procedera' a consegnarli, previo annullamento, alle sezioni di tesoreria provinciale che comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale del tesoro e alla Tesoreria centrale l'ammontare dei titoli estinti, la serie e il taglio degli stessi. 3. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare alla Direzione generale del tesoro l'ammontare dei titoli, la serie e il taglio degli stessi per successivamente procedere alla loro consegna, previo annullamento.