Art. 3.
  1. Nel caso in cui i titoli acquistati siano certificati di credito
del Tesoro, la Banca d'Italia provvedera' al loro annullamento  e  li
inviera'  alla  Direzione generale del tesoro in uno con l'elenco dei
titoli estinti; contestualmente verra'  predisposto  e  trasmesso  il
piano di ripartizione per taglio dei titoli rimasti in vita.
  2.  Nel  caso  in  cui  i  titoli acquistati siano buoni del Tesoro
poliennali,  la  Banca  d'Italia  procedera'  a  consegnarli,  previo
annullamento,    alle    sezioni   di   tesoreria   provinciale   che
comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale del  tesoro  e
alla Tesoreria centrale l'ammontare dei titoli estinti, la serie e il
taglio degli stessi.
  3.  Nel  caso  in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui
mercati  internazionali,  la  Banca  d'Italia  o   gli   intermediari
incaricati  procederanno  tempestivamente a comunicare alla Direzione
generale del tesoro l'ammontare dei titoli,  la  serie  e  il  taglio
degli stessi per successivamente procedere alla loro consegna, previo
annullamento.