Art. 4.
  1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma  2,  lettera  a),  dovra'
specificare:
    a)  le  specie  dei  titoli  che  potranno essere acquistati ed i
relativi importi;
    b)  il  periodo  di  tempo  durante  il  quale  potranno   essere
effettuate le operazioni di acquisto;
    c) il termine di regolamento delle operazioni;
    d)  i  criteri di determinazione e le modalita' di comunicazione,
da parte del Ministro del tesoro, del prezzo massimo accoglibile  per
ciascun titolo;
    e)  il  compenso  riconosciuto  alla  Banca d'Italia o agli altri
intermediari per il servizio prestato.
  2. In ogni caso, il Ministro del tesoro si riserva di  rivedere  il
prezzo  massimo  di  cui  al  punto  d), ove le condizioni di mercato
mutassero sensibilmente nel corso del  periodo  delle  operazioni  di
acquisto.