Art. 4. 1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), dovra' specificare: a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi; b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto; c) il termine di regolamento delle operazioni; d) i criteri di determinazione e le modalita' di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo; e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. 2. In ogni caso, il Ministro del tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.