Art. 5. 1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, sara' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvedera' a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione. 2. Il Ministro del tesoro comunichera' la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che potranno essere acquistati. 3. Il Ministro del tesoro si riserva la facolta' di escludere offerte che presentano condizioni di prezzo ritenute non convenienti.