Art. 5.
  1. L'asta competitiva di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  b),
riservata  agli  operatori  specialisti,  sara'  gestita  dalla Banca
d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un
funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministro del tesoro,  con
funzioni  di  ufficiale  rogante,  il  quale  provvedera'  a redigere
apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.
  2. Il Ministro del tesoro  comunichera'  la  data  e  le  modalita'
dell'asta,   nonche'   la  specie  dei  titoli  che  potranno  essere
acquistati.
  3. Il Ministro del tesoro  si  riserva  la  facolta'  di  escludere
offerte che presentano condizioni di prezzo ritenute non convenienti.