Art. 6.
  1.  Una  volta  completate  le  operazioni  di  acquisto,   saranno
accertati,  con apposito decreto del Ministro del tesoro, la specie e
gli  importi  dei  titoli  effettivamente  ritirati  dal  mercato  ed
annullati,  con  riferimento  anche  alle  relative  cedole,  nonche'
l'importo dei titoli in essere.
  2. I titoli ritirati dal mercato  con  le  modalita'  indicate  nei
precedenti   articoli   dovranno  essere  consegnati  ai  servizi  di
competenza della Direzione generale del tesoro che provvedera':
    a)  a  ridurre  la  consistenza  del   debito   per   l'ammontare
corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
    b)  ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio
corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa  per
interessi che per il relativo rimborso a scadenza;
    c)  alla  distruzione dei titoli ritirati, nonche' delle relative
cedole non ancora staccate, con le stesse modalita'  adottate  per  i
titoli venuti a regolare scadenza.
  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti 13 ottobre 1995 e 13 novembre 1995.
  Il presente decreto  verra'  trasmesso  per  il  visto  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI