Art. 6. 1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonche' l'importo dei titoli in essere. 2. I titoli ritirati dal mercato con le modalita' indicate nei precedenti articoli dovranno essere consegnati ai servizi di competenza della Direzione generale del tesoro che provvedera': a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi; b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza; c) alla distruzione dei titoli ritirati, nonche' delle relative cedole non ancora staccate, con le stesse modalita' adottate per i titoli venuti a regolare scadenza. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti 13 ottobre 1995 e 13 novembre 1995. Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 1996 Il Ministro: CIAMPI