Art. 3. 1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 K bit/s si applica una tariffa determinata secondo le modalita' di seguito indicate: a) per le connessioni analogiche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata; b) per le connessioni numeriche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun impulso e' fissato pari a L. 127. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.