Art. 3.
   1.    Alle   comunicazioni   internazionali   effettuate   tramite
collegamenti  commutati  a  64  K  bit/s  si  applica   una   tariffa
determinata secondo le modalita' di seguito indicate:
      a) per le connessioni analogiche, mediante l'invio al contatore
dell'abbonato  chiamante  di  impulsi  di  conteggio  nella misura in
vigore per le comunicazioni internazionali effettuate  attraverso  la
rete telefonica pubblica commutata;
      b)  per le connessioni numeriche, mediante l'invio al contatore
dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata
nella tabella  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
   Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun
impulso e' fissato pari a L. 127.
   2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa
di cui al comma 5 dell'art. 1.