IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1990, concernenti rispettivamente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare l'art. 22; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1995, concernente le tariffe promozionali per la diffusione delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1996, concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico; Riconosciuta l'esigenza di individuare nuove tariffe delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica; Decreta: Art. 1. 1. Agli utenti di categoria affari e' consentito l'abbonamento ai seguenti servizi di addebito automatico al chiamato: a) addebito automatico al chiamato nazionale, secondo una delle tre seguenti modalita', definita in sede contrattuale dall'abbonato al servizio (utente chiamato): 1) addebito totale al chiamato; 2) addebito con ripartizione a quota fissa; 3) addebito con ripartizione a tempo; b) addebito automatico al chiamato internazionale, per comunicazioni internazionali. 2. L'abbonamento ai servizi di cui al comma 1 e' ammesso, di norma, per un periodo di durata annuale; tuttavia, esso puo' essere consentito anche per periodi di durata non inferiore ad un mese. 3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, alle condizioni di cui alla allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.