Art. 2. 1. Esclusivamente all'utenza di categoria affari che sottoscrive l'abbonamento per il servizio di addebito automatico al chiamato nazionale, e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o piu' abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale, e' consentito l'abbonamento, per un periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia avanzata di cui alla allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono fornite compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze di pubblico servizio, alle condizioni di cui alla allegata tabella B. 3. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.