Art. 2.
   1.  Esclusivamente  all'utenza di categoria affari che sottoscrive
l'abbonamento per il servizio  di  addebito  automatico  al  chiamato
nazionale, e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad
uno  o  piu'  abbonati  che  risultano configurati mediante specifica
tabella di  numerazione  di  rete  nazionale,  internazionale  ovvero
nazionale  ed  internazionale,  e'  consentito  l'abbonamento, per un
periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia
avanzata di  cui  alla  allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
   2.  Le  prestazioni di cui al comma 1 sono fornite compatibilmente
con la disponibilita' degli impianti e con le  esigenze  di  pubblico
servizio, alle condizioni di cui alla allegata tabella B.
   3.  L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio
relativi alle varie tipologie di  comunicazioni  avviene  sulla  base
delle  norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi
equivalenti.