Art. 3. Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite. Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura. In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia: a) dalle imposte sulle successioni; b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia. Ai fini fiscali, i titoli sono altresi' esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).