Art. 3.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi  del  finanziamento  ed  i
relativi  interessi  sono  equiparati  ai  titoli del debito pubblico
italiano ed alle loro rendite.
  Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372,  convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992,
n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli  interessi
ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973,  n.  601,  non  si  applica  ai soggetti residenti in Italia, i
titoli sono esenti  da  ogni  imposta  diretta,  reale  e  personale,
presente e futura.
  In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai fini fiscali, i titoli  sono  altresi'  esenti  dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).