Art. 4.
  Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere
oggetto di  domanda  in  carta  libera  rivolta  all'A.I.M.A.  -  Via
Palestro, 81 - 00185 Roma.
  Tale  domanda,  conforme  all'allegata  tabella  D,  potra'  essere
inviata anche a mezzo fax (n. 4453940).
  L'Azienda  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  regolamento  CEE
3472/85,  provvedera'  ad  indicare  il  magazzino  ove potra' essere
conferito il prodotto ed  al  quale  l'offerente  dovra'  consegnare,
oltre  che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di
cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.
  La domanda, deve contenere  l'indicazione  del  nome  e  cognome  o
denominazione   sociale  e  indirizzo  dell'offerente,  della  natura
dell'attivita' svolta (produttore oleicolo, organismo associativo  di
produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita'
di  olio  offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione
del magazzino di giacenza dell'olio offerto.
  L'accettazione  dell'offerta  ricevuta,  sempreche'  ricorrano   le
condizioni  di  ammissibilita'  della vendita indicate nel precedente
art. 2, sara' effettuata dall'azienda non appena  conosciuto  l'esito
degli  accertamenti  qualitativi  previsti  ai  successivi  commi del
presente articolo.
  La quantita' di prodotto offerta in vendita all'assuntore  deve,  a
cura  del  venditore,  essere  consegnata  franco  veicolo  magazzino
dell'assuntore, non scaricata.
  Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in  magazzino
deve  provvedere  l'assuntore  in  presenza  del  venditore o, in sua
assenza, di chi esegue materialmente la consegna  e  che  si  intende
senz'altro delegato alla consegna medesima.
  A  tali  operazioni  dovra' presenziare l'organismo preposto per il
controllo.
  All'atto della presa in consegna, l'assuntore  emette  la  ricevuta
provvisoria  della  quantita' di merce consegnata, redatta secondo il
modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede,  in
contraddittorio  con  il  venditore o suo delegato, agli accertamenti
della qualita', della quantita' e delle caratteristiche  della  merce
medesima.
  Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta e' accettata soltanto
allorche' l'A.I.M.A.:
    a)  relativamente  agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha
verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III,  IV,
VIII, IX, XA, XB e nonche' XI del regolamento CEE 2568/91, modificato
da  ultimo  con  regolamento  CEE 656/95, che le loro caratteristiche
fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento  ad
una  categoria  di  olio  d'oliva vergine diverso dall'olio lampante,
nell'allegato  I  di  detto  regolamento  e  che  le  caratteristiche
organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella
B. L'esame delle caratteristiche organolettiche e' effettuato in base
al  metodo  indicato  nell'allegato  XII del regolamento CEE 2568/91.
Quest'analisi     precede     l'analisi     delle     caratteristiche
chimico-fisiche;
    b)   relativamente  all'olio  vergine  lampante,  ha  verificato,
avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII,  VIII
e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche
fisico-chimiche  siano  conformi  a  quelle indicate, con riferimento
alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine,  nell'allegato
di detto regolamento;
    c)  ha  verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi
ammissibili  di  radioattivita'  resi  applicabili  dalla   normativa
comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria
contaminati  in  seguito  all'incidente  di  Cernobil corrispondono a
quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del  consiglio.
Il  controllo  del livello di contaminazione radioattiva del prodotto
viene effettuato soltanto ove la situazione  lo  richieda  e  per  il
periodo  necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure
di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui  all'articolo
38 del regolamento CEE 136/66.
  Le  verifiche  di  cui  al precedente comma devono essere svolte da
"pubblici" laboratori, attrezzati ed abilitati secondo  la  normativa
vigente,  e  del  tutto  indipendenti  dall'organismo di intervento e
dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.
  Se oggetto di consegna e' l'olio  di  oliva  vergine  (diverso  dal
lampante),  gli  accertamenti analitici previsti nei precedenti commi
debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti istituti:
   Istituto per  l'elaiotecnica  -  Via  C.  Battisti,  198  -  65123
Pescara;
   Stazione   sperimentale  olii  e  grassi  (Ministero  industria  e
commercio) - 20100 Milano;
   Camera arbitrale di commercio dei cereali e semi -  Via  Isocorte,
16 - Pontedecimo (Genova);
   Laboratorio   chimico   compartimentale  delle  dogane  e  imposte
indirette - Via della Luce, 35 - 00153 Roma;
   Laboratorio  chimico  compartimentale  delle  dogane   e   imposte
indirette - Corso de Tullio, I/C - 70122 Bari;
   Laboratorio   chimico   compartimentale  delle  dogane  e  imposte
indirette - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova,
al  quale  l'organismo  di  controllo  rimettera'  sollecitamente   i
campioni   rappresentativi  per  l'analisi  della  partita  di  merce
prelevati  in  contraddittorio  con  il  venditore  o  suo  delegato,
raccomandando  agli  stessi di effettuare tali analisi entro quindici
giorni dal ricevimento del campione stesso al fine  di  rispettare  i
termini di pagamento comunitari.
  Per   quanto   concerne  l'olio  di  oliva  vergine  lampante,  gli
accertamenti analitici dovranno  essere  eseguiti  presso  laboratori
dipendenti da enti statali e/o pubblici.
  Nel  caso  in  cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai
precedenti  commi,  la  vendita  all'intervento  non   ha   luogo   e
l'offerente  e'  obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento
all'assuntore delle spese di  entrata  e  di  uscita  dal  magazzino,
nonche' delle spese di sosta dell'olio consegnato.