Art. 4. Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma. Tale domanda, conforme all'allegata tabella D, potra' essere inviata anche a mezzo fax (n. 4453940). L'Azienda sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472/85, provvedera' ad indicare il magazzino ove potra' essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovra' consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare. La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attivita' svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita' di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto. L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreche' ricorrano le condizioni di ammissibilita' della vendita indicate nel precedente art. 2, sara' effettuata dall'azienda non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo. La quantita' di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima. A tali operazioni dovra' presenziare l'organismo preposto per il controllo. All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantita' di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualita', della quantita' e delle caratteristiche della merce medesima. Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta e' accettata soltanto allorche' l'A.I.M.A.: a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, IV, VIII, IX, XA, XB e nonche' XI del regolamento CEE 2568/91, modificato da ultimo con regolamento CEE 656/95, che le loro caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella B. L'esame delle caratteristiche organolettiche e' effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche; b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento; c) ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattivita' resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento CEE 136/66. Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da "pubblici" laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85. Se oggetto di consegna e' l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti istituti: Istituto per l'elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara; Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 Milano; Camera arbitrale di commercio dei cereali e semi - Via Isocorte, 16 - Pontedecimo (Genova); Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Via della Luce, 35 - 00153 Roma; Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Corso de Tullio, I/C - 70122 Bari; Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova, al quale l'organismo di controllo rimettera' sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari. Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici. Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese di sosta dell'olio consegnato.