Art. 6.
  Il  sindaco del comune di Lacchiarella, quale commissario delegato,
puo' avvalersi di personale  della  struttura  tecnico-amministrativa
dell'amministrazione    comunale    e    delle    autorita'    locali
territorialmente competenti, nel limite massimo di tre unita'.
  Il personale impiegato e' autorizzato, in  deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13  maggio 1987, n. 268, integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre  1987,  n.  494,
art.  16, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 72
ore mensili che verranno retribuite sulla base  delle  qualifiche  di
appartenenza ed in rapporto alle attivita' rese e certificate.
  Il  commissario  delegato e' autorizzato a percepire una indennita'
mensile lorda pari a L. 2.500.000, piu' il rimborso  spese  ai  sensi
della normativa vigente, per i servizi svolti in localita' diversa da
quella della sede di appartenenza.
  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo si
provvede mediante utilizzo delle somme stanziate per la realizzazione
degli interventi di cui trattasi ed  accreditate  sulla  contabilita'
speciale intestata al commissario delegato.