Art. 6. Il sindaco del comune di Lacchiarella, quale commissario delegato, puo' avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa dell'amministrazione comunale e delle autorita' locali territorialmente competenti, nel limite massimo di tre unita'. Il personale impiegato e' autorizzato, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, art. 16, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 72 ore mensili che verranno retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza ed in rapporto alle attivita' rese e certificate. Il commissario delegato e' autorizzato a percepire una indennita' mensile lorda pari a L. 2.500.000, piu' il rimborso spese ai sensi della normativa vigente, per i servizi svolti in localita' diversa da quella della sede di appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ed accreditate sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato.