Art. 7. Il Ministro dell'ambiente provvedera' con apposito decreto, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica, composta da sette membri, di cui il presidente e due membri scelti dal Ministero dell'ambiente, uno dal dipartimento della protezione civile e tre dalla regione Lombardia. La commissione affianchera' il commissario delegato per fornire valido supporto allo svolgimento dei lavori di cui trattasi. Il compenso spettante a ciascun componente della commissione di cui al precedente comma sara' determinato con lo stesso decreto di nomina del Ministro dell'ambiente e gravera' sui fondi messi a disposizione del commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' trasmessa al sindaco interessato, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Roma, 24 giugno 1996 Il Ministro: NAPOLITANO