Art. 7.
  Il  Ministro  dell'ambiente  provvedera'  con  apposito decreto, in
deroga  agli  articoli  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  5, alla nomina di una commissione
tecnico-scientifica, composta da sette membri, di cui il presidente e
due membri scelti dal Ministero dell'ambiente, uno  dal  dipartimento
della protezione civile e tre dalla regione Lombardia. La commissione
affianchera' il commissario delegato per fornire valido supporto allo
svolgimento dei lavori di cui trattasi.
  Il compenso spettante a ciascun componente della commissione di cui
al precedente comma sara' determinato con lo stesso decreto di nomina
del  Ministro dell'ambiente e gravera' sui fondi messi a disposizione
del commissario delegato.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana nonche' trasmessa al sindaco interessato,
ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge  24  febbraio  1992,  n.
225.
   Roma, 24 giugno 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO