IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge n. 225/1992, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996; Vista l'ordinanza n. 2423 in data 13 febbraio 1996, concernente interventi straordinari per il sopra-citato evento disastroso, con la quale sono state concesse deroghe alle norme in materia di contabilita' generale dello Stato e ad alcune norme in materia di lavori pubblici; Visto il decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, di reiterazione del sopra-citato decreto n. 44/1996, che all'art. 3 sostituisce il prefetto di Napoli con il sindaco di Napoli per gli interventi urgenti; Vista l'ordinanza n. 2446 in data 6 giugno 1996 di rettifica all'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996, con la quale sono state sostituite ed integrate le parole "il prefetto di Napoli" con il "sindaco di Napoli o suo delegato"; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, di reiterazione del decreto-legge n. 189/1996; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge citato affida al sindaco di Napoli, o suo delegato, la realizzazione degli interventi di urgenza, e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate, nonche' il ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area danneggiata, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale; Considerato, altresi', che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che i provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali interventi siano adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e che ulteriori deroghe possano essere concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, e' autorizzato ad adottare, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga, oltre alle disposizioni legislative gia' previste nell'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996, anche alle seguenti norme: legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 16, 19, 24, commi 1, 2 e 5, e 25, con la possibilita' di utilizzare procedure particolari quali il sorteggio-abbinamento e di determinare indirizzi rigidi nella valutazione delle posizioni delle varie imprese assicurando, comunque, la partecipazione di un congruo numero di imprese; legge 5 agosto 1978, n. 457, articoli 27 e 28; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lettera b).