IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
maggio   1996,   che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  24 maggio 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni  di cui alla legge n. 225/1992, con esclusione del potere di
ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con  il  quale  sono
stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle
opere   pubbliche   danneggiate   a  seguito  dell'evento  disastroso
verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996;
  Vista l'ordinanza n. 2423 in data  13  febbraio  1996,  concernente
interventi straordinari per il sopra-citato evento disastroso, con la
quale   sono   state  concesse  deroghe  alle  norme  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato e ad alcune  norme  in  materia  di
lavori pubblici;
  Visto  il  decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, di reiterazione del
sopra-citato decreto  n.  44/1996,  che  all'art.  3  sostituisce  il
prefetto  di  Napoli  con  il  sindaco  di  Napoli per gli interventi
urgenti;
  Vista l'ordinanza n. 2446  in  data  6  giugno  1996  di  rettifica
all'ordinanza  n.  2423 del 13 febbraio 1996, con la quale sono state
sostituite ed integrate le parole "il  prefetto  di  Napoli"  con  il
"sindaco di Napoli o suo delegato";
  Visto  il  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, di reiterazione del
decreto-legge n. 189/1996;
  Considerato che l'art. 3 del decreto-legge citato affida al sindaco
di Napoli, o suo  delegato,  la  realizzazione  degli  interventi  di
urgenza,  e,  per  evitare  situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose, degli interventi di riparazione e ripristino  delle
opere  pubbliche  danneggiate, nonche' il ripristino delle condizioni
di sicurezza del sottosuolo della medesima area danneggiata, compresi
i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico
ed ambientale;
  Considerato, altresi',  che  il  medesimo  articolo,  al  comma  2,
prevede  che  i  provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali
interventi siano adottati anche in deroga alle norme di  contabilita'
generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali
dell'ordinamento giuridico, e che ulteriori  deroghe  possano  essere
concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  di  Napoli, o suo delegato, per l'attuazione degli
interventi di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  3  giugno
1996,  n.  310, e' autorizzato ad adottare, nel rispetto dei principi
previsti dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in  deroga,  oltre
alle  disposizioni  legislative  gia' previste nell'ordinanza n. 2423
del 13 febbraio 1996, anche alle seguenti norme:
   legge  11  febbraio  1994,  n. 109, modificata dal decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
giugno  1995,  n. 216, articoli 16, 19, 24, commi 1, 2 e 5, e 25, con
la  possibilita'  di  utilizzare  procedure  particolari   quali   il
sorteggio-abbinamento   e   di  determinare  indirizzi  rigidi  nella
valutazione  delle  posizioni  delle   varie   imprese   assicurando,
comunque, la partecipazione di un congruo numero di imprese;
   legge 5 agosto 1978, n. 457, articoli 27 e 28;
   legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lettera b).