Art. 4. 1. Al fine di attuare gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, ove sia necessario acquisire visti, pareri, autorizzazioni o concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, il sindaco, o suo delegato, puo' avvalersi di una apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta dallo stesso sindaco, o dal suo delegato, che la presiede, e dai rappresentanti, o loro delegati, degli enti interessati. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1996 Il Ministro: NAPOLITANO