Art. 4.
  1. Al fine di attuare gli interventi di cui all'art.  3,  comma  1,
del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, ove sia necessario acquisire
visti,  pareri,  autorizzazioni o concessioni di competenza di organi
statali,  regionali,  provinciali  e  comunali,  il  sindaco,  o  suo
delegato,  puo' avvalersi di una apposita commissione, con valenza di
conferenza dei servizi, composta dallo  stesso  sindaco,  o  dal  suo
delegato,  che  la  presiede,  e dai rappresentanti, o loro delegati,
degli enti interessati.
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO