Art. 2. L'avanzo finale di liquidazione di L. 33.556.295 e' devoluto allo Stato e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima - al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1995 p. Il Ministro: VEGAS