Art. 2.
  L'avanzo finale di liquidazione di L. 33.556.295 e'  devoluto  allo
Stato  e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della
chiusura del conto corrente esistente presso la Banca  nazionale  del
lavoro  ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima - al fondo
di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS