IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto l'art. 34 della citata legge  n.  183/1989  che  individua  i
consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1993,  n. 520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto l'art. 66 del  decreto-legge  26  febbraio  1994,  n.  134  e
successive reiterazioni, concernente "Disposizioni urgenti in materia
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che
chiarisce  che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della
sopra  citata  legge  n.  520  del  1993,   si   intendono   riferite
all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
  Visto  l'art.  65 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha
reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato
che i consorzi idraulici di terza categoria con  attivita'  promiscua
continuano  ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attivita'
diverse da quelle di difesa idraulica,  affidando  al  Ministero  del
tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con   il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione  illustrativa  sulla gestione liquidatoria del
consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo - Vercelli,
dalla quale risulta che la  gestione  chiude  con  un  avanzo  di  L.
2.333.152.
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
  Atteso che per l'avanzo finale  di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  del consorzio idraulico di terza
categoria del torrente Cervo  di  Vercelli  e'  chiusa  a  tutti  gli
effetti.