IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere; Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria; Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993; Visto l'art. 65 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato che i consorzi idraulici di terza categoria con attivita' promiscua continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attivita' diverse da quelle di difesa idraulica, affidando al Ministero del tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo - Vercelli, dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 2.333.152. Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Cervo di Vercelli e' chiusa a tutti gli effetti.