Art. 2.
  L'avanzo di liquidazione di L.  2.333.152,  al  quale  va  aggiunto
l'importo  degli  interessi  maturati  alla  data dell'estinzione del
conto corrente esistente presso la  Banca  nazionale  dei  lavoro  ed
intestato  al predetto consorzio, e' devoluto allo Stato e versato al
fondo di cui al secondo comma dell'art. 14  della  legge  4  dicembre
1956, n. 1404.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS