Art. 2. L'avanzo di liquidazione di L. 2.333.152, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale dei lavoro ed intestato al predetto consorzio, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1995 p. Il Ministro: VEGAS