L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e' dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 2376 del 2 agosto 1991, con il quale e' stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; Esaminato il verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area limitrofa al Parco delle Madonie ricadente nei territori dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa; Accertato che il predetto verbale dell'11 giugno 1993 e' stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa e depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 23 giugno 1993 al 23 settembre 1993; Accertato che si e' ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito: la proposta di vincolo tiene conto dei risultati delle indagini archeologiche fino a questo momento svolte, delle fortunate campagne di scavo eseguite e di alcuni ritrovamenti fortuiti che hanno aggiunto nuovi decisivi elementi alla conoscenza dei siti archeologici. Il territorio in cui ricade il vincolo rappresenta un contesto ambientale di grande interesse dal punto di vista archeologico-antropologico-ambientale. La questione della sua tutela e valorizzazione rappresenta un forte e costante impegno da parte degli organi preposti, che proponendosi di interpretare la tutela del territorio nel rispetto del complesso dei suoi caratteri culturali, perseguono una piena valorizzazione della area in questione, non prescindendo dallo studio dello stretto legame che intercorre tra le presenze archeologiche e il contesto ambientale. In particolare, l'area interessata dal vincolo riveste un elevato interesse archeologico, dovuto alla viabilita' usturale delle vallate dell'Himera meridionale e soprattutto alla presenza di terreni naturalmente vocati ad uso agricolo e pastorale. La varieta' del paesaggio con affioramenti calcarei, zone collinari, presenze di acque, ha determinato nel tempo un popolamento testimoniato da centri abitati e fattorie variamente dislocate nel territorio. La conoscenza archeologica dell'area, come detto, e' fatto recente. Fino a pochi anni fa non vi era alcuna segnalazione di siti archeologici, mentre solo di recente grazie ad un lavoro di ricognizione sono stati segnalati alcuni siti di eta' greco-romana e medioevale. In questo panorama emergono i centri abitati fortificati di Serra di Puccia, Cozzo di Puccia e Monte Catuso che, dal materiale raccolto in superficie sembrano essere stati occupati tra il VI ed il V secolo a.C. Nell'altra zona di elevato interesse, frequentato prevalentemente in eta' romana e forse anche in eta' preistorica, e' la c.d. contrada Susafa, a sud e a sud-ovest di Monte Catuso. Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di eta' greca e romana, si trovano in prossimita' di S. Giacinto e Tudia. Serra di Puccia e' uno sperone roccioso che caratterizza il paesaggio del territorio compreso tra il comune di Caltavuturo e quello di Polizzi Generosa. Il centro antico di Serra di Puccia doveva essere poco piu' che un villaggio. L'importanza del centro risiede nel fatto che, sino ad ora, e' l'unico insediamento dell'entroterra in rapporto cronologico con Himera, in quanto sembra essere stato abbandonato al momento della distruzione della colonia Greca. Sono stati localizzati inoltre tratti della cinta muraria che doveva correre a mezza costa sui lati meno difesi per ustura. La necropoli si trova ai piedi dell'abitato e si tratta, probabilmente, di una necropoli ad inumazione; tra i reperti raccolti in superficie sono numerosi i frammenti di ceramica indigena. Cozzo di Puccia recita nella storia il ruolo di caposaldo a controllo della usturale via di collegamento tra l'alta valle dell'Himera meridionale e l'area spartiacque tra i due Himera e il Platani. Altro insediamento di elevato interesse, frequentati probabilmente in eta' romana o forse anche in eta' preistorica e' la cd. contrada Susafa a sud e a sud-est di Monte Catuso. Altri rinvenimenti, probabilmente legati a fattorie di eta' greca e romana, si trovano in prossimita' di S. Giacinto e Tudia. E' tuttavia probabile che, considerato lo stato ancora iniziale della ricerca archeologica nella zona in questione, si puo' ragionevolmente supporre che il popolamento nell'antichita' abbia avuto una maggiore intensita' e presenza rispetto allo stato attuale delle conoscenze. In queste zone, oggetto del presente studio, l'economia dell'area e' basata sull'agricoltura. In alcuni documenti risalenti al XII e XIII secolo compaiono voci relative ad orti e coltivazioni cerealicole; e', quindi, appartenente alla storia, la vocazione agricola della zona. Tutto il complesso dell'area rappresenta un frammento di paesaggio tradizionale antropizzato, espressivo, nel tempo, sia dalle colture pregiate, sia dall'uso agricolo che in ragione della fertilita' del suolo, della disponibilita' idrica e della morfologia dei terreni e' stato fatto dell'area senza soluzione di continuita' sin dai piu' remoti insediamenti. Masserie e bagli, ancora integri come le Casa Susafa, le Case Chiesazza, il Baglio Catuso Vecchio, il Baglio Catuso Nuovo, le Case Puccia, il Baglio Tudiota e la Masseria Tudia e quella del contesto agricolo ad essa legata sono il centro propulsore della vita e piu' tardi della sperimentazione agraria. Le masserie siciliane sono legate strettamente alle condizioni ambientali, storiche ed economiche dell'isola. La loro origine e' documentata, a partire dal XIII secolo, dalle norme emanate, da Federico II, che dovevano organizzare le masserie come centri di produzione agricola assolvendo cosi', nelle terre feudali, alla funzione di centri operativi, piuttosto che di unita' amministrative. Le masserie, siciliane subirono un cambiamento in eta' moderna a causa del rinnovamento della vita agricola, la quale vide aumentare la richiesta di cereali, dalla ripresa del mercato, dall'aumento degli spazi produttivi o dalle nuove colonizzazioni di terre abbandonate. Le masserie si svilupparono notevolmente nel periodo che va dal XVI al XVII secolo quando l'enfiteusi arricchiva i massari. Cosi' tantissimi casoli in questo periodo, avviando attivita' di monocolture, si ripopolarono. Alla luce di quanto esposto, la salvaguardia dei siti archeologici e delle masserie costituisce uno dei principali obiettivi di tutela del paesaggio. Si pone la necessita' di una normativa di uso del suolo a tutela delle sue attuali caratteristiche, con esclusione delle trasformazioni piu' radicali sul territorio. Il paesaggio agrario storicizzato e' caratterizzato dalla presenza di antichi percorsi di collegamento tra le masserie che punteggiano il territorio attraversandolo da nord a sud. L'area perimetrata in rosso nella allegata cartografia e' inserita in un ambito territoriale di estrema bellezza ambientale, per la contestuale presenza di caratteri geomorfologici e paesaggistici di indubbio interesse. Dal punto di vista morfologico il paesaggio e' caratterizzato dalla presenza di affioranti terreni plastici, solcati da corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio con alvei poco incassati, mentre le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni rigide presentano pendenze piu' ripide con evidenti pareti rocciose emergenti dalla sottostante coltre argillosa. Esse danno origine a una serie di creste che separano fisicamente l'area montagnosa Madonita a nord, dal paesaggio ondulato rappresentato dalle colline dell'interno a sud, e costituiscono nell'insieme una emergenza paesaggistica di incomparabili bellezze. Il paesaggio si fonde ed armonizza quasi in simbiosi con le masserie e i bagli che tutt'oggi nel contesto delle zone interne dell'isola risultano emergenze di eccezionale interesse etno-antropologico, testimonianti aspetti della cultura materiale e delle attivita' dell'uomo, costituenti significative e ormai rare testimonianze di particolari tipologie sul mondo agrario, gravitante intorno al feudo e pertanto legate a particolari periodi della storia dell'isola; Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nasce dalla necessita' di tutelare una vasta area dove la costante presenza dell'uomo sin dai tempi piu' remoti e' testimoniata non solo da numerosissimi ritrovamenti archeologici ma dalla costruzione, nel tempo, di bagli e masserie, puo' evitare gravi alterazioni della immagine paesistica di un'area cosi' sensibile. In tal senso il vincolo paesistico non puo' costituire limite per lo sviluppo dei centri urbani sopracitati, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parita' nei confronti dei detentori degli immobili, poiche' l'intera area del Parco delle Madonie, e non soltanto alcune parti di essa, viene sottoposta a tutela come unita' territoriale essendo stata posta sotto regime di tutela paesaggistica gia' dal novembre 1987 (vedi decreto n. 2272 del 17 maggio 1989); Accertato che l'area limitrofa al Parco delle Madonie ricadente nei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, oggetto della misura di salvaguardia in argomento, resta ubicata sul versante sinistro di una delle dorsali che, con andamento nord-sud sezionano il fianco settentrionale della catena montuosa delle Madonie, nella Sicilia centro-occidentale. Geograficamente la zona resta delimitata dalle s.s. dalle strade carrozzabili e dai confini naturali del territorio; Rilevato che l'area, oggetto del presente provvedimento, e' perimetrata vincolisticamente come segue: partendo a nord dalla s.s. 120, il perimetro dell'area vincolanda si allontana da questa passando per il C.zo Fra Giacomo e scendendo quindi verso il Vallone Passo di Mattina; da qui lungo il sito di una vecchia trazzera oltrepassa il C.zo Catuso, scende verso Port.la Pero, passando per la masseria Tudiota. Da qui sempre sul sito della vecchia trazzera citata prima, giunge alla masseria Tudia, percorre un tratto della s.s. 121 per poi - attraversando il Vallone Tudia, passando dalla masseria Turrume - risalire verso le case vecchie Susafa. Ancora attraversa il vallone Susafa e le case nuove Susafa, attestandosi, infine, sul sito che, da case nuove Susafa sale verso il territorio di Polizzi, tornando a nord sulla s.s. 120; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale dell'11 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo dell'area limitrofa al Parco delle Madonie, come descritta nel verbale medesimo - parte sostanziale del presente provvedimento -, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona; Rilevato che nessuna opposizione e' stata inoltrata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale dell'11 giugno 1993; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area limitrofa al Parco delle Madonie, in conformita' della proposta dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area limitrofa al Parco delle Madonie, descritta nel verbale dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo e delimitata, con tratteggio e campitura, nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.