IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 9 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi; Visti i propri decreti in data 9 e 27 maggio, 10 giugno 1996, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1 maggio 1996; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministero del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 maggio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1996.