Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il  collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art.  1
del  presente  decreto;  tale  tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
settima tranche e verra' assegnata con le  modalita'  indicate  negli
articoli  14  e  15  del  citato decreto del 9 maggio 1996, in quanto
applicabili.
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 27 giugno 1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei  CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato,  nelle  medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.