Art. 10.
  1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive  nei
territori  di  cui  all'art.  1 della presente ordinanza e' assegnata
alla regione Toscana un contributo di lire 5 miliardi, in aggiunta  a
quelli gia' deliberati dalla stessa regione.
  2.  L'onere  di cui sopra sara' posto a carico delle disponibilita'
esistenti  sul  capitolo  7615,  dello  stato  di  previsione   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  per l'anno 1996 che viene
integrato di corrispondente importo mediante prelevamento  dal  fondo
spese impreviste.
  3.  Il  Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione  su
specifica richiesta del presidente della regione Toscana.