Art. 10. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnata alla regione Toscana un contributo di lire 5 miliardi, in aggiunta a quelli gia' deliberati dalla stessa regione. 2. L'onere di cui sopra sara' posto a carico delle disponibilita' esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste. 3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione su specifica richiesta del presidente della regione Toscana.