Art. 11. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri, sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e' assegnata complessivamentela somma di lire tre miliardi ai prefetti di Lucca e Massa Carrara. 2. All'onere di cui al comma precedente. si provvede a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che viene integrato, di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste. 3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.