Art. 11.
  1. Per gli interventi necessari ad  assicurare  i  primi  soccorsi,
compresi  quelli  disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso
degli  oneri,  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  volontariato  e'
assegnata  complessivamentela  somma di lire tre miliardi ai prefetti
di Lucca e Massa Carrara.
  2. All'onere di cui al comma precedente. si provvede a  carico  del
capitolo  7615,  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  per  l'anno  1996  che  viene  integrato,  di
corrispondente   importo   mediante   prelevamento  dal  fondo  spese
impreviste.
  3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.