Art. 12.
  1. Al fine del riscontro dell'attuazione  delle  attivita'  di  cui
alla  presente  ordinanza  viene  nominata,  con decreto del Ministro
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile  apposita
commissione   tecnico-amministrativa.  Con  lo  stesso  provvedimento
vengono stabiliti i relativi compensi.
  2. Il commissario delegato, con propria  relazione  trimestrale  ed
ogni  qual  volta  richiesto  o  necessario riferisce al Dipartimento
della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.