Art. 12. 1. Al fine del riscontro dell'attuazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza viene nominata, con decreto del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile apposita commissione tecnico-amministrativa. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi. 2. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.