Art. 14. 1. Il commissario delegato e i prefetti di Lucca e Massa Carrara sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1996 Il Ministro: NAPOLITANO