Art. 14.
  1. Il commissario delegato e i prefetti di Lucca  e  Massa  Carrara
sono   tenuti,   ai   fini   della   rendicontazione   delle   spese,
all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della  legge  28
ottobre 1986, n. 730.
  2.  La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO