Art. 2.
  1. E' istituito, per il periodo dell'emergenza, con il  compito  di
favorire   l'organica   collaborazione   di   tutte   le  istituzioni
interessate  all'attuazione  di  quanto   previsto   nella   presente
ordinanza,  un  comitato  composto  dal Sottosegretario di Stato alla
protezione civile, o suo delegato, con funzioni  di  presidente,  dal
commissario  o  dal  sub-commissario con funzione di vice presidente,
dai sindaci e dai presidenti delle province e delle comunita' montane
territorialmente competenti o loro delegati.
  2.   Alle   riunioni   del   comitato   possono   essere   invitati
rappresentanti di Ministeri e di enti pubblici e privati interessati.