Art. 2. 1. E' istituito, per il periodo dell'emergenza, con il compito di favorire l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate all'attuazione di quanto previsto nella presente ordinanza, un comitato composto dal Sottosegretario di Stato alla protezione civile, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal commissario o dal sub-commissario con funzione di vice presidente, dai sindaci e dai presidenti delle province e delle comunita' montane territorialmente competenti o loro delegati. 2. Alle riunioni del comitato possono essere invitati rappresentanti di Ministeri e di enti pubblici e privati interessati.