Art. 3. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entita', predispone - entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, compresa la rimozione dei tronchi d'albero giacenti nell'alveo dei fiumi, per le finalita' di cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali competenti. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi. 2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1. 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo dell'area. 4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.