Art. 3.
  1. Il commissario delegato, sulla base  del  censimento  dei  danni
effettuato  dai  competenti  uffici  e  della  valutazione  economica
presuntiva della loro entita', predispone  -  entro  quindici  giorni
dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  un  piano  di   interventi
infrastrutturali  d'emergenza  e di prima sistemazione idrogeologica,
compresa la rimozione dei tronchi d'albero  giacenti  nell'alveo  dei
fiumi,  per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi
assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe
a disposizione dalla regione e  dagli  enti  locali  competenti.  Nel
piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.
  2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o
da  attivare,  a  cura delle amministrazioni competenti a seguito del
verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.
  3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di  attivita'  progettuali
finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo dell'area.
  4.  I  progetti  del  piano  di cui al comma 1 comprendono anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e  danni  per  le
popolazioni  e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  5. Il piano  deve,  preliminarmente  alla  sua  attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.