Art. 4. 1. Gli interventi di cui all'articolo precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 e' assegnato un primo finanziamento di lire trentasette miliardi per l'anno 1996 in aggiunta a quelli gia' deliberati dalla regione Toscana. 2. L'onere di cui sopra grava sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo, mediante prelevamento dal fondo spese impreviste. 3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.