Art. 4.
  1. Gli interventi di cui all'articolo  precedente  sono  dichiarati
urgenti  ed  indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al
comma 1 e' assegnato  un  primo  finanziamento  di  lire  trentasette
miliardi  per  l'anno 1996 in aggiunta a quelli gia' deliberati dalla
regione Toscana.
  2. L'onere di cui sopra grava sul  capitolo  7615  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, per l'anno
1996,  che  viene  integrato  di  corrispondente  importo,   mediante
prelevamento dal fondo spese impreviste.
  3.  Il  Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.