Art. 5.
  1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per  la  redazione
dei  progetti  di  cui  all'art.  3 comma 1, possono affidare anche a
liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi,  ove  occorra,
delle deroghe di cui al successivo art. 8.
  2.  Le  approvazioni,  i  pareri, i visti e nulla-osta sui progetti
relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora
entro tale termine  non  siano  resi  si  intendono  inderogabilmente
acquisiti con esito positivo.
  3.  Per  l'approvazione  dei progetti il commissario, ove ricorrano
condizioni d'urgenza, puo' avvalersi della  facolta'  di  indire  una
conferenza  di  servizi  ai  sensi  dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art.
1 comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e  avvalendosi  dei
poteri  ivi  previsti. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti
abilitati ad esprimere  pareri,  nulla  osta  e  visti  sul  progetto
affinche',  una  volta  che lo stesso sia approvato, i lavori possano
essere immediatamente appaltabili.
  4. L'approvazione di cui al comma 3 ha  effetto  di  variante  agli
strumenti urbanistici.