Art. 5. 1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3 comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8. 2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, puo' avvalersi della facolta' di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1 comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili. 4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.