Art. 6.
  1.  I  prefetti  possono  autorizzare,  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni,   gli   automezzi   che  trasportano  i  materiali,  le
attrezzature ed i macchinari, destinati ai  cantieri  aperti  per  la
realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, a circolare
sulle  strade ed autostrade anche nelle ore e nei giorni in cui detto
trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.