Art. 6. 1. I prefetti possono autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, a circolare sulle strade ed autostrade anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.