Art. 7. 1. Le opere di cui all'art. 3 comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza. 2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.