Art. 8.
  1. Il commissario delegato e gli enti attuatori sono autorizzati ad
intervenire, in deroga alle norme vigenti, per  eliminare  situazioni
di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita'.
  2. Al fine del recupero edilizio, il sindaco, con proprie ordinanze
individua  gli  edifici  che  costituiscono  fonte di pericolo per la
sicurezza o l'incolumita' pubblica. L'ordinanza del sindaco in quanto
ne abbia  le  caratteristiche  equivale  ad  adozione  del  piano  di
recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.
457.
  3.  L'approvazione  del  piano di recupero e' fatta dal commissario
con le forme di cui all'art. 5, comma 3.
  4. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti  nel
piano il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in
deroga alle seguenti norme:
   "regio   decreto   18   novembre   1923,  n.  2240,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, titolo I  articoli  3,  5,  6  secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20";
   "legge  20  marzo  1865,  n.  2248, allegato F, titolo VI articolo
331";
   "regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive  modificazioni
ed integrazioni, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119";
   "legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4";
   "decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8";
   "legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35";
   "decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12,  13
e 14";
   "decreto   legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9";
   "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 articoli 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 26, 27";
   "legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29,  30,  terzo  comma,  32,  34  con  le
modifiche  introdotte  dal  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216";
   "legge regione Toscana 20 luglio 1972, n. 21";
   "legge regione Toscana 25 giugno 1981, n. 54
art. 19";
   "legge regione Toscana 25 gennaio 1996, n. 4";
   "legge regione Toscana 19 marzo 1996, n. 22".