Art. 8. 1. Il commissario delegato e gli enti attuatori sono autorizzati ad intervenire, in deroga alle norme vigenti, per eliminare situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita'. 2. Al fine del recupero edilizio, il sindaco, con proprie ordinanze individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. L'approvazione del piano di recupero e' fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3. 4. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20"; "legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI articolo 331"; "regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119"; "legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4"; "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8"; "legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35"; "decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14"; "decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9"; "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27"; "legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216"; "legge regione Toscana 20 luglio 1972, n. 21"; "legge regione Toscana 25 giugno 1981, n. 54 art. 19"; "legge regione Toscana 25 gennaio 1996, n. 4"; "legge regione Toscana 19 marzo 1996, n. 22".