Art. 9. 1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza e' assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorita' per i nuclei residenti negli immobili distrutti o inagibili. 2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, e' assegnato un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000. 3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati. 4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro 7 giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata al commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di lire 5 miliardi a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste. 7. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.