Art. 9.
  1. Per  gli  interventi  diretti  ad  assicurare  alle  popolazioni
colpite  ogni  forma  di  prima  assistenza e' assegnato un immediato
contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per  ciascun  nucleo
familiare,  tenuto  conto  del danno subito ai beni immobili e mobili
con priorita' per i  nuclei  residenti  negli  immobili  distrutti  o
inagibili.
  2.  Per  l'autonoma  sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato
dall'alloggio distrutto  o  dichiarato  inagibile,  e'  assegnato  un
contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000.
  3.  All'assegnazione  dei  contributi  di  cui  ai commi precedenti
provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci  dei  comuni
in cui risiedono i nuclei familiari interessati.
  4.  Il  contributo  di  cui al comma 1 costituisce anticipazione su
future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro 7
giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci.
  6. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  assegnata  al
commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di
lire 5 miliardi a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, per l'anno 1996 che
viene integrato di corrispondente importo mediante  prelevamento  dal
fondo spese impreviste.
  7.  Il  Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.