Art. 2.
 
  1.  Per  il  versamento  dell'imposta  sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi  prevista  dall'art.  4,
comma  2,  del  decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, e' istituito il
codice-tributo 1230, la cui legenda e' la seguente: "regolarizzazione
art. 4, c. 4, D.L. 230/96".
  2. Il pagamento dell'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  va
eseguito al competente concessionario della riscossione, direttamente
o   mediante  delega  alle  banche,  utilizzando  rispettivamente  la
distinta Mod. 22 o delega di pagamento Mod. D; in caso  di  pagamento
tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino Mod. 31.
  3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento
e' l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 28 giugno 1996
                                                   Il Ministro: VISCO