Art. 2. 1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, e' istituito il codice-tributo 1230, la cui legenda e' la seguente: "regolarizzazione art. 4, c. 4, D.L. 230/96". 2. Il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 va eseguito al competente concessionario della riscossione, direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o delega di pagamento Mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino Mod. 31. 3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento e' l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1996 Il Ministro: VISCO