Art. 2.
       Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
   1. I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti Diazinone sono tenuti:
     a)  ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
     b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni
dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  le  etichette
adeguate  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  pena  la  revoca
dell'autorizzazione;
     c) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente  decreto,  la  richiesta  di
eventuale  modifica  del  tipo di formulazione per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'allegato 1, punto B), pena  la  revoca  delle
autorizzazioni;
     d)  per  i  prodotti  giacenti presso gli esercizi di vendita, a
provvedere  alla  rietichettatura  o  a  fornire  ai  titolari  degli
esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni
di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti
in questione;
     e)  ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente
gli utilizzatori dei prodotti contenenti Diazinone conformemente alle
disposizioni del presente decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 1996
                                                   Il Ministro: BINDI