Art. 2. Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati 1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Diazinone sono tenuti: a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui all'art. 1, pena la revoca dell'autorizzazione; c) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la richiesta di eventuale modifica del tipo di formulazione per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'allegato 1, punto B), pena la revoca delle autorizzazioni; d) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione; e) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti Diazinone conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1996 Il Ministro: BINDI