IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed
in particolare l'art. 56;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accelerare   il   completamento   degli   interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto   il  regolamento  CEE  n.  2080/93  del  Consiglio,  recante
disposizioni di applicazione  del  regolamento  CEE  n.  2052/88  per
quanto  riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP);
  Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio,  come  modificato
dal  regolamento CE n. 1624/95 del Consiglio, che definisce i criteri
e le condizioni degli interventi comunitari a  finalita'  strutturale
nel  settore  della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti;
  Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione relativo  alle
modalita'  di  esecuzione  del  contributo  concesso  dallo strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a  titolo
delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo
dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 relativamente al
fermo definitivo dell'attivita' di pesca;
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
C(94)  3346  del  6  dicembre  1994,  relativa alla concessione di un
contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di  un  programma
operativo  per  interventi  a finalita' strutturale nel settore della
pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
per l'obiettivo 1;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, recante approvazione del programma
comunitario per gli interventi strutturali nel settore  della  pesca,
dell'acquacoltura  e  della  trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti  in  Italia  (obiettivo  5a,  ad  esclusione  delle
regioni dell'obiettivo 1);
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
C(95) 3312 def/1 del 18 dicembre 1995 relativa ad un piano di  azione
per  la  piccola  pesca  costiera  in alcune zone dell'obiettivo 1 in
Italia, al di fuori degli interventi strutturali previsti dal  citato
regolamento CE n. 3699/93;
  Viste  le  note  n.  62201604 e n. 62304539, rispettivamente del 21
febbraio e 29 aprile 1996, con le quali il  Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  - D.G. pesca e acquacoltura - in
relazione alle sole misure  cofinanziate  dalla  Commissione  U.E.  -
quantifica  complessivamente in lire 71,495 miliardi il fabbisogno di
parte nazionale necessario  per  la  realizzazione  degli  interventi
attuabili,  ai  sensi delle predette decisioni comunitarie, nell'anno
1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento finanziario relative  all'anno  1996  per
l'attuazione  delle  iniziative  previste nell'ambito dei regolamenti
comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del  piano
d'azione per la piccola pesca costiera richiamati in premessa, per un
ammontare  complessivo di lire 71,495 miliardi, sono specificate - in
relazione alla tipologia di azioni - nella tabella allegata che forma
parte integrante della presente delibera.
  2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alla citata  tabella
e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui
all'art.  5  della  legge  n.  183/1987, provvede, secondo le vigenti
disposizioni,  alle  erogazioni  di  competenza,  sulla  base   delle
richieste  che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca
e acquacoltura.
  3. Sono ammesse variazioni compensative tra  gli  importi  previsti
nell'allegata  tabella da parte del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - D.G. pesca  e  acquacoltura,  a  seguito  di
apposite  decisioni  comunitarie.  Lo stesso Ministero deve darne, in
tal caso, comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione.
  4. Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  a  proseguire,  negli
esercizi  successivi  al  1996  e  comunque  fino  a  quando  perdura
l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso  del
predetto esercizio in favore degli aventi diritto.
  5.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali -
D.G.  pesca  e  acquacoltura  attua  tutte   le   iniziative   ed   i
provvedimenti  necessari  per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e  nazionali  relativi  agli  interventi  in
questione.
  6.  I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente o ad una data successiva, ai
sensi  del  regolamento  CE  n.  1796/95,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
  Nel   caso   siano   rilevati  ritardi  nella  realizzazione  degli
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate, nonche' quanto  previsto  dagli  articoli  5
(comma  2)  e  6  (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto
1995, n. 341.
  7. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali  -
D.G.   pesca   e  acquacoltura  effettua  i  necessari  controlli  di
competenza. Il Fondo  di  rotazione  potra'  procedere  ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria generale
dello Stato.
   Roma, 9 maggio 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195