IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto l'art. 5,  comma  1,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264
"Disciplina  dell'attivita'  di  consulenza  per  la circolazione dei
mezzi di trasporto", ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5  che
prevede   il   rilascio  dell'attestato  di  idoneita'  professionale
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per  la  circolazione  dei
mezzi   di   trasporto,  da  parte  della  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in   concessione,   previo
superamento  di  un  esame  di  idoneita'  svolto davanti ad apposite
commissioni regionali;
  Visto l'art. 5, comma 4, della  predetta  legge,  che  esonera  dal
sostenere  l'esame  di  idoneita'  professionale i dirigenti preposti
agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile  club  che
siano in servizio da almeno quindici anni;
  Visto  l'art.  10  della  citata legge, come sostituito dall'art. 4
della legge 4 gennaio  1994,  n.  11  "Adeguamento  della  disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto e della certificazione per conto di terzi", ed in specie il
comma 2 del medesimo art. 4, il  quale  prevede  che  l'attestato  di
idoneita'  professionale  e' ottenuto a domanda da coloro che abbiano
effettivamente  esercitato   l'attivita'   di   consulenza   per   la
circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base di licenza rilasciata
ai  sensi  dell'art.  115  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  da
almeno  cinque  anni  dalla  data  di entrata in vigore della legge 8
agosto 1991, n. 264,  anche  se  privi  del  titolo  di  studio  gia'
previsto  dall'art.  10, comma 1, della predetta legge 8 agosto 1991,
n. 264;
  Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'attestato di idoneita' professionale, nel modello  conforme  a
quello  di  cui  all'allegato 1 al presente decreto, e' rilasciato su
richiesta  degli  interessati,  da   prodursi   in   bollo,   rivolta
all'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, di cui al comma 2 ed inoltrata  allo  stesso  ufficio
dalla  commissione  di  cui  all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n.
264,  innanzi  alla  quale  l'interessato  ha  sostenuto  l'esame  di
idoneita'.
  2.  Il predetto attestato e' rilasciato dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione  civile
e  dei  trasporti  in  concessione,  sulla  base di una comunicazione
effettuata direttamente all'ufficio provinciale della  motorizzazione
civile  e  dei trasporti in concessione, che ha sede nel capoluogo di
regione, ad opera della commissione esaminatrice la quale, oltre alla
richiesta dell'interessato, cosi' come previsto al comma  precedente,
e' tenuta a trasmettere copia del relativo verbale d'esame.