Art. 2. 1. L'attestato di idoneita' professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 2 al presente decreto, e' rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, diretta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio. 2. La richiesta di cui al comma precedente dovra' essere corredata dai seguenti documenti: a) copia autenticata della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza automobilistica cosi' come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ove detto documento sia stato depositato presso la provincia, copia conforme dello stesso o idonea certificazione rilasciata dalla provincia, attestante il deposito del documento presso i propri uffici e contenente i dati relativi alla data di primo rilascio della licenza; b) nel caso di soggetti che gestiscono in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile club uffici di assistenza automobilistica, copia autenticata dell'atto di concessione o convenzionamento recante data certa; c) nel caso di dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club, attestato rilasciato dal competente automobile club provinciale, dal quale risulti che l'interessato ha maturato almeno quindici anni di servizio alla data del 5 settembre 1991; d) idonei documenti, rilasciati dalle competenti autorita', comprovanti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso di societa' si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264. e) indicazione del numero o dei numeri, se variati nel tempo, di codice meccanografico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con i quali l'impresa o societa' ha operato presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e delle relative date di rilascio. 3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, verificata la rispondenza dei dati dichiarati dall'interessato accerta, salvo quanto disposto al successivo comma 4, l'effettivo esercizio dell'attivita' di consulenza automobilistica svolto sin dal quinquennio antecedente alla data del 5 settembre 1991. 4. Sulla base delle dichiarazioni contenute nell'attestato di cui alla lettera c) del comma precedente, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio verifica che l'interessato presti ancora servizio in qualita' di dirigente preposto ad un ufficio di assistenza automobilistica degli automobile club, alla data della richiesta dell'attestato di idoneita' professionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 1996 Il direttore generale: BERRUTI