Art. 2.
  1. L'attestato di idoneita' professionale, nel modello  conforme  a
quello  di  cui all'allegato 2 al presente decreto, e' rilasciato dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  a
richiesta  degli  interessati,  da   prodursi   in   bollo,   diretta
all'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, competente per territorio.
  2. La richiesta di cui al comma precedente dovra' essere  corredata
dai seguenti documenti:
    a)  copia  autenticata  della  licenza rilasciata dal questore ai
sensi  dell'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla
quale  risulti  l'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
consulenza  automobilistica  cosi'  come  definita  dall'art. 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 264. Ove detto documento sia stato depositato
presso  la  provincia,  copia  conforme   dello   stesso   o   idonea
certificazione rilasciata dalla provincia, attestante il deposito del
documento  presso  i  propri uffici e contenente i dati relativi alla
data di primo rilascio della licenza;
    b) nel caso di soggetti che gestiscono in regime di concessione o
convenzionamento  con  gli  Automobile  club  uffici  di   assistenza
automobilistica,   copia   autenticata  dell'atto  di  concessione  o
convenzionamento recante data certa;
    c) nel caso di  dirigenti  preposti  agli  uffici  di  assistenza
automobilistica  degli  automobile  club,  attestato  rilasciato  dal
competente  automobile  club  provinciale,  dal  quale  risulti   che
l'interessato  ha maturato almeno quindici anni di servizio alla data
del 5 settembre 1991;
    d)  idonei  documenti,  rilasciati  dalle  competenti  autorita',
comprovanti  i  requisiti  di  cui  alle lettere a), b), c), d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso  di
societa'  si  applica  il  disposto di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1991, n. 264.
    e) indicazione del numero o dei numeri, se variati nel tempo,  di
codice  meccanografico della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione con i quali l'impresa o societa' ha  operato  presso  gli
uffici  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e
delle relative date di rilascio.
  3.  L'ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile   e   dei
trasporti  in  concessione  competente  per territorio, verificata la
rispondenza  dei  dati  dichiarati  dall'interessato  accerta,  salvo
quanto   disposto   al  successivo  comma  4,  l'effettivo  esercizio
dell'attivita'  di  consulenza   automobilistica   svolto   sin   dal
quinquennio antecedente alla data del 5 settembre 1991.
  4.  Sulla  base delle dichiarazioni contenute nell'attestato di cui
alla lettera c) del comma  precedente,  l'ufficio  provinciale  della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione competente per
territorio verifica  che  l'interessato  presti  ancora  servizio  in
qualita'   di   dirigente   preposto  ad  un  ufficio  di  assistenza
automobilistica degli automobile  club,  alla  data  della  richiesta
dell'attestato di idoneita' professionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1996
                                       Il direttore generale: BERRUTI