LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 333; Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti; Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione; Delibera il seguente regolamento: Art 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi della Corte dei conti, o comunque rientranti nella loro disponibilita', sottratti all'accesso in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2. Art. 2. Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; c) rapporti informativi nonche' note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente; d) documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato; e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonche' quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse diretto e personale; h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' e/o di salute limitatamente ai motivi; i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa. Sono, inoltre, escluse dall'accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d'ufficio salvo che queste non abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto all'azione del potere pubblico. In ogni caso non sono sottratti all'accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona, con la sola esclusione di quelli di cui alle lettere e), i), l). Art. 3. Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) atti e documenti che per la loro connessione con le categorie di cui al punto a) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di organi o di uffici della Corte dei conti; b) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione; c) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate; d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorita' civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri; e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali; f) atti e documenti che riguardino l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale di magistrati e/o impiegati della Corte dei conti che svolgano incarichi speciali. Art. 4. Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia una oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: a) nelle procedure concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli nonche' copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti; b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura; c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria. Art. 5. Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. Art. 6. Procedimento di accesso Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. L'accesso puo', altresi', essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento. Il richiedente sara', parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale. L'estrazione di copie di atti e' sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dal consiglio di amministrazione e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. Il suddetto pagamento e' disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione. Art. 7. Pubblicita' Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Potranno essere adottate altre forme e modalita' di pubblicita', sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni. Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 17 luglio 1996. Roma, 17 luglio 1996 Il presidente: PALLOTTINO