LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
  Visti  gli  articoli  3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 333;
  Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per
l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge  7  agosto  1990,  n.
241,  in  materia  di procedimenti amministrativi di competenza della
Corte dei conti;
  Sentita la commissione per l'accesso  ai  documenti  amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentiti   il   consiglio   di   presidenza   ed   il  consiglio  di
amministrazione;
                              Delibera
                      il seguente regolamento:
                               Art 1.
                       Ambito di applicazione
  Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art.  24,  comma  4,
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  individua  le  categorie di
documenti formati dagli uffici amministrativi della Corte dei  conti,
o   comunque   rientranti   nella   loro   disponibilita',  sottratti
all'accesso in conformita' a quanto previsto dal  medesimo  art.  24,
comma 2.
                               Art. 2.
       Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza
                di terzi, persone, gruppi ed imprese
  Ai  sensi  dell'art.  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'
dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno  1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi,  imprese  ed
associazioni,  garantendo  peraltro ai medesimi la visione degli atti
relativi  ai  procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria  per  curare  o  per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
    b) documenti ed atti relativi alla salute  delle  persone  ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
    c)  rapporti informativi nonche' note personali caratteristiche a
qualsiasi  titolo  compilate  riguardanti  dipendenti   diversi   dal
richiedente;
    d)  documentazione  caratteristica,  matricolare  nonche'  quella
relativa a situazioni private dell'impiegato;
    e)   documentazione   attinente   alla   fase   istruttoria   dei
procedimenti  penali  e  disciplinari  ovvero  utilizzabile  ai  fini
dell'apertura   di   procedimenti   disciplinari,   nonche'    quella
concernente  l'istruzione  dei  ricorsi  amministrativi  prodotti dal
personale dipendente;
    f)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di dispensa dal
servizio;
    g)  atti  e  documenti  riguardanti  il  trattamento  stipendiale
individuale  e/o accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se
la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse  diretto
e personale;
    h)  atti  e  documenti  riguardanti  la  concessione di sussidi e
provvidenze per effetto  di  particolari  motivazioni  connesse  allo
stato di necessita' e/o di salute limitatamente ai motivi;
    i)   documentazione   attinente   ad   accertamenti  ispettivi  e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza;
    l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed  associazioni  comunque
utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.
  Sono,   inoltre,  escluse  dall'accesso  tutte  le  note,  appunti,
comunicazioni d'ufficio salvo che queste non  abbiano  costituito  il
necessario ed esclusivo presupposto all'azione del potere pubblico.
  In  ogni  caso  non  sono  sottratti  all'accesso  atti e documenti
richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona,  con  la
sola esclusione di quelli di cui alle lettere e), i), l).
                               Art. 3.
          Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine
                        e sicurezza pubblica
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 5, lettere a) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza  di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) atti e documenti che per la loro connessione con le  categorie
di  cui  al  punto  a)  dell'art.  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano
qualificati riservati, da parte di organi o di uffici della Corte dei
conti;
    b) atti e documenti concernenti gli impianti di  sicurezza  degli
edifici destinati a sede dell'Amministrazione;
    c)  atti  e  documenti relativi al responsabile della sicurezza e
delle comunicazioni riservate;
    d)  atti  e  documenti   concernenti   l'organizzazione   ed   il
funzionamento     dei     servizi     di     sicurezza    nell'ambito
dell'Amministrazione in occasione di visite  ufficiali  di  autorita'
civili  e  militari  o  di  incontri  con rappresentanti di organismi
italiani o stranieri;
    e) lavori  preparatori,  documentazione  predisposta  e  carteggi
scambiati  in  vista  di  incontri  con  rappresentanti  di organismi
nazionali o internazionali;
    f) atti e documenti che riguardino l'attuazione  di  procedimenti
finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  personale di magistrati e/o
impiegati della Corte dei conti che svolgano incarichi speciali.
                               Art. 4.
        Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
  Il  differimento  dell'accesso  ai  documenti  amministrativi  puo'
essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto
1990,  n. 241, quando vi sia una oggettiva necessita' di salvaguardia
delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in  relazione  ad
atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
  L'accesso  alle  categorie  di atti e documenti di seguito indicate
viene  differito  fino  al  momento  espressamente  specificato   per
ciascuna di esse:
    a)  nelle  procedure  concorsuali  l'accesso  e'  differito  sino
all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli  elaborati  del
candidato  richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato
puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di  cui  all'art.
12,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri  di  valutazione
dei  titoli  nonche'  copia  della  propria scheda di valutazione dei
titoli posseduti;
    b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e
forniture, l'accesso agli atti e documenti  riguardanti  progetti  di
massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e
offerte  in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato e'
differito sino al formale affidamento della realizzazione  dell'opera
o della effettuazione della fornitura;
    c)  per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati,
di organizzazioni sindacali e  di  categorie  o  altre  associazioni,
l'accesso  e'  differito fino a quando non sia conclusa la necessaria
istruttoria.
                               Art. 5.
                  Esclusioni dal diritto di accesso
                   gia' previste dall'ordinamento
  Sono  esclusi  dal  diritto  di  accesso  i  documenti  che   altre
amministrazioni   escludono   dall'accesso  e  che  l'Amministrazione
detiene stabilmente in quanto atti  di  un  procedimento  di  propria
competenza.
                               Art. 6.
                       Procedimento di accesso
  Il  diritto  di  accesso  si  esercita  in  via  informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione centrale o
periferica, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o
a detenerlo stabilmente, con le  modalita'  di  cui  all'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
  L'accesso puo', altresi', essere esercitato in via formale mediante
apposita   istanza   motivata   indirizzata  all'ufficio  competente,
utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.
  Il richiedente sara', parimenti, invitato espressamente a  produrre
istanza   formale   in   tutti  i  casi  in  cui  non  sia  possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.
  L'estrazione di copie di atti  e'  sottoposta,  in  ogni  caso,  al
pagamento  degli  importi  annualmente  determinati  dal consiglio di
amministrazione e si effettua mediante applicazione  sulla  richiesta
di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio.
  Il  suddetto pagamento e' disposto a titolo di rimborso per le sole
spese dei costi di riproduzione.
                               Art. 7.
                             Pubblicita'
 Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale.
Potranno essere adottate altre forme e modalita' di pubblicita',  sia
per  il  presente  regolamento  sia  per  le  successive modifiche ed
integrazioni.
  Cosi'  deliberato  dalla  Corte  dei  conti   a   sezioni   riunite
nell'adunanza del 17 luglio 1996.
   Roma, 17 luglio 1996
                                            Il presidente: PALLOTTINO