IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI
                DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
  Visto il decreto del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  15824  dell'11  gennaio  1995 con il quale sono
state individuate le opere minori definite all'art. 5, commi 2  e  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
  Visto in particolare l'art. 4 del decreto sopra indicato;
  Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al decreto
ed ai relativi allegati, tenendo conto dell'esperienza acquisita dopo
un   primo   periodo   di   applicazione  delle  nuove  procedure  di
autorizzazione;
  Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni  preparatorie
e  di  coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei
trasporti e della navigazione;
  Considerate altresi' le proposte e le osservazioni raccolte  presso
le  organizzazioni  rappresentative  degli  operatori industriali del
settore petrolifero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Modifica della procedura di autorizzazione
                         delle opere minori
  All'art. 2, comma 3, primo capoverso, del decreto  ministeriale  n.
15824 dell'11 gennaio 1995 e' aggiunto il seguente periodo:
  "Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto attiene
gli  impianti  costieri,  emette  la propria determinazione, ai sensi
dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda".
  L'art. 2, comma  4,  del  decreto  ministeriale  n.  15824  dell'11
gennaio 1995 e' cosi' modificato:
  "L'esercizio   delle  opere  indicate  dal  punto  5  al  punto  13
dell'allegato A non e'  subordinato  all'effettuazione  del  collaudo
previsto  dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art.  48
del   regolamento  del  codice  della  navigazione,  fatta  salva  la
possibilita' delle ispezioni e verifiche successive ex  art.  49  del
citato   regolamento   del  codice  della  navigazione.  Resta  fermo
l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti  1,  2,  3  e  4
dello stesso allegato".