IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 15824 dell'11 gennaio 1995 con il quale sono state individuate le opere minori definite all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; Visto in particolare l'art. 4 del decreto sopra indicato; Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al decreto ed ai relativi allegati, tenendo conto dell'esperienza acquisita dopo un primo periodo di applicazione delle nuove procedure di autorizzazione; Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione; Considerate altresi' le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero; Decreta: Art. 1. Modifica della procedura di autorizzazione delle opere minori All'art. 2, comma 3, primo capoverso, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e' aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto attiene gli impianti costieri, emette la propria determinazione, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda". L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e' cosi' modificato: "L'esercizio delle opere indicate dal punto 5 al punto 13 dell'allegato A non e' subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art. 48 del regolamento del codice della navigazione, fatta salva la possibilita' delle ispezioni e verifiche successive ex art. 49 del citato regolamento del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato".