Art. 2. Modifica della procedura per le opere non soggette ad autorizzazione L'art. 3, comma 1, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e' cosi' modificato: "Per le opere indicate ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette". Il comma 2 dello stesso art. 3 e' cosi' modificato: "2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature, non compresi tra le opere degli allegati A e B del presente decreto, non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa. Di essi dovra' tuttavia essere data comunicazione contestuale all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto".