Art. 2.
                      Modifica della procedura
             per le opere non soggette ad autorizzazione
  L'art. 3, comma 1, secondo capoverso, del decreto  ministeriale  n.
15824 dell'11 gennaio 1995 e' cosi' modificato:
  "Per  le  opere  indicate  ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve
essere inviata anche al Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  - Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane
e imposte indirette".
  Il comma 2 dello stesso art. 3 e' cosi' modificato:
  "2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la
riparazione e la sostituzione di attrezzature, non  compresi  tra  le
opere degli allegati A e B del presente decreto, non sono soggetti ad
alcuna  procedura  autorizzativa. Di essi dovra' tuttavia essere data
comunicazione contestuale all'ufficio  finanziario  che  esercita  la
vigilanza sull'impianto".