All'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui
seguenti oggetti:
   I -  Affari  costituzionali,  della  Presidenza  del  Consiglio  e
interni;
   II - Giustizia;
   III - Affari esteri e comunitari;
   IV - Difesa;
   V - Bilancio, tesoro e programmazione;
   VI - Finanze;
   VII - Cultura, scienza e istruzione;
   VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
   IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
   X - Attivita' produttive, commercio e turismo;
   XI - Lavoro pubblico e privato;
   XII - Affari sociali;
   XIII - Agricoltura;
   XIV - Politiche dell'Unione europea".
  Conseguentemente:
   agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, le parole:
"Commissione  speciale"  e  "Commissione  speciale  per  le politiche
comunitarie" sono sostituite dalle seguenti:  "Commissione  politiche
dell'Unione europea";
   il comma 1 dell'art. 126 e' abrogato.
  All'art.  126-bis,  comma  1,  del  regolamento,  sono soppresse le
parole:  ",  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee, e".
  Dopo l'art. 127-bis, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 127-ter. - 1. Le commissioni, in rapporto a questioni di loro
competenza,  previa  intesa  con  il Presidente della Camera, possono
invitare rappresentanti italiani  al  Parlamento  europeo  a  fornire
informazioni   sugli   aspetti   attinenti  alle  attribuzioni  delle
istituzioni dell'Unione europea.
  2. Le commissioni, previa intesa con il  Presidente  della  Camera,
possono  invitare  componenti  della  Commissione  europea  a fornire
informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su  materie
di loro competenza".
  All'art. 154 e' aggiunto il seguente comma:
  "3.   La   commissione   speciale   per  le  politiche  comunitarie
costituitasi  nella  XIII  legislatura  assume  la  denominazione  di
commissione  politiche  dell'Unione  europea.  Fino  al primo rinnovo
delle commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5,  alla  commissione
non  si  applica  il  divieto  di  cui  al  primo periodo del comma 3
dell'art. 19".
  Le presenti modificazioni  al  regolamento  entrano  in  vigore  il
giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                              Il Presidente: VIOLANTE