Gli articoli 56 e 61, comma 3, del testo unico in materia bancaria
e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) prevedono che la Banca
d'Italia accerti che le modificazioni dello statuto  delle  banche  e
delle  capogruppo  di  gruppi  bancari  non contrastino con la sana e
prudente  gestione  della  banca  e  del  gruppo.  L'accertamento  e'
condizione  per  dar  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese. L'autonomia dell'assemblea nella  definizione
del  testo  statutario  trova  pertanto  un  limite nelle esigenze di
vigilanza.
   Nelle allegate istruzioni sono individuati gli argomenti  ritenuti
rilevanti  ai  fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i
criteri di valutazione della vigilanza. La Banca d'Italia si  riserva
comunque  di  richiedere  la  rimozione  o la riformulazione di norme
statutarie qualora, nella concreta applicazione,  si  rilevi  che  le
stesse sono di ostacolo alla funzionalita' aziendale.
   Sotto il profilo procedurale, e' eliminato il preventivo benestare
previsto dalla precedente normativa; il provvedimento di accertamento
viene rilasciato successivamente all'approvazione della modificazione
dello statuto da parte dell'assemblea dei soci.
   Per  i  progetti di modificazione dello statuto che incidono sugli
argomenti di maggiore rilevanza e' prevista un'informativa preventiva
alla Banca d'Italia.  Resta  confermato  che  le  banche  di  credito
cooperativo  non  sono  tenute  a  inviare  l'informativa  preventiva
qualora le formulazioni adottate nei progetti di modificazione  dello
statuto  siano conformi allo statuto-tipo elaborato dalle federazioni
di categoria d'intesa con la Banca d'Italia.
   Viene introdotta un'informativa preventiva anche per le operazioni
di aumento di  capitale  sociale  effettuate  dalle  banche  e  dalle
capogruppo. In essa sono specificati gli obiettivi perseguiti da tali
operazioni  e  gli  effetti  che  esse  determinano  sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della banca e del gruppo.
   Le allegate istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo VII  delle
istruzioni  di  vigilanza  (parte  riservata  agli enti creditizi) in
materia di modifiche  statutarie.  La  disciplina  sugli  aumenti  di
capitale  confluisce  nella  sezione  III  delle allegate istruzioni;
vengono pertanto abrogate le sezioni II e III del capitolo VIII delle
istruzioni di vigilanza.
   Le allegate istruzioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.