Gli articoli 56 e 61, comma 3, del testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) prevedono che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari non contrastino con la sana e prudente gestione della banca e del gruppo. L'accertamento e' condizione per dar corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo statutario trova pertanto un limite nelle esigenze di vigilanza. Nelle allegate istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i criteri di valutazione della vigilanza. La Banca d'Italia si riserva comunque di richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora, nella concreta applicazione, si rilevi che le stesse sono di ostacolo alla funzionalita' aziendale. Sotto il profilo procedurale, e' eliminato il preventivo benestare previsto dalla precedente normativa; il provvedimento di accertamento viene rilasciato successivamente all'approvazione della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci. Per i progetti di modificazione dello statuto che incidono sugli argomenti di maggiore rilevanza e' prevista un'informativa preventiva alla Banca d'Italia. Resta confermato che le banche di credito cooperativo non sono tenute a inviare l'informativa preventiva qualora le formulazioni adottate nei progetti di modificazione dello statuto siano conformi allo statuto-tipo elaborato dalle federazioni di categoria d'intesa con la Banca d'Italia. Viene introdotta un'informativa preventiva anche per le operazioni di aumento di capitale sociale effettuate dalle banche e dalle capogruppo. In essa sono specificati gli obiettivi perseguiti da tali operazioni e gli effetti che esse determinano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca e del gruppo. Le allegate istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo VII delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di modifiche statutarie. La disciplina sugli aumenti di capitale confluisce nella sezione III delle allegate istruzioni; vengono pertanto abrogate le sezioni II e III del capitolo VIII delle istruzioni di vigilanza. Le allegate istruzioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.