IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1992-1995 e definiti nei medesimi esercizi; Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' intervenuta una variazione del 10,25 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 92.388 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1996, nella misura di L. 36.031.000 e di L. 19.401.000. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 51.885.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 43.958.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 39.995.000 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1992 e precedenti: 1,1025; anno 1993: 1,0756; anno 1994: 1,0378; anno 1995 ed oltre: 1,0000.