Art. 2.
  A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio  1986,
n.  41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno
per assistenza personale continuativa,  a  decorrere  dal  1  gennaio
1996, e' fissato in L. 639.000 mensili.