Art. 3. A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, in L. 2.560.000. Roma, 8 agosto 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro PENNACCHI