Art. 3.
  A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio  1986,
n.  41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno
una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per  infortunio  o
malattia  professionale,  agli  aventi  diritto,  a  decorrere  dal 1
gennaio 1996, in L. 2.560.000.
   Roma, 8 agosto 1996
                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                     TREU
p. Il Ministro del tesoro
         PENNACCHI